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| INTERNET E LAVORO: GLI ASPETTI LEGALI |
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| Scritto da avv. Elisabetta Sciotto | |
| Mercoledì 08 Giugno 2011 17:12 | |
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Che internet e la posta elettronica siano strumenti di lavoro ormai indispensabili è una certezza. Quali siano, invece, le modalità di controllo da parte dei datori di lavoro sul corretto utilizzo dei mezzi informatici dei lavoratori è meno certo. A definire, finalmente, i termini della questione l’intervento del Garante della Privacy, il quale stabilisce quando e come il datore di lavoro può trattare i dati personali del lavoratore, al fine di verificare il corretto utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro. Nel difficile tentativo di contemperare le esigenze di controllo da parte dei datori di lavoro e il diritto alla privacy dei lavoratori, il Garante auspica la redazione, ad opera delle singole aziende, di un disciplinare interno dal contenuto chiaro e specifico, da pubblicizzare adeguatamente e da sottoporre ad aggiornamento periodico. A seconda dei casi, nel disciplinare andrebbe specificato: - se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna; - in quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro); - quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente; - se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di log ); - se e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime –specifiche e non generiche– per cui verrebbero effettuati e le relative modalità; - quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente; Al di là del contenuto specifico del disciplinare interno e pur in presenza di un’adeguata informazione e dell’eventuale consenso del lavoratore, il datore di lavoro non può ricorrere a sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire –a volte anche minuziosamente– l'attività di lavoratori. É il caso, ad esempio: - della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; - della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; - della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; - dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso. Il datore di lavoro ha comunque il diritto di effettuare dei controlli su un corretto utilizzo del mezzo internet da parte dei suoi lavoratori dipendenti. A tal fine, dovrebbe predisporre misure di carattere preventivo, differenziate a seconda della tecnologia impiegata. A) Internet: la navigazione web: Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet, può adottare una o più delle seguenti misure opportune: - individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; - configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato); - trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni; - eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza. B) Posta elettronica:Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti. |






