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APRIRE UN'IMPRESA SOCIALE SECONDO IL MINISTERO DEL LAVORO Email
Scritto da Socialidarity   
Sabato 29 Gennaio 2011 10:44
L’impresa sociale offre beni e servizi di utilità sociale senza perseguire il profitto, pur mantenendo il bilancio dell’azienda in equilibrio.
L’impresa sociale è un soggetto privato non a scopo di lucro, così come indicato dalla Legge 13 giugno 2005 n. 118 e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.
La legge stabilisce che l’impresa sociale:

*non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche;
*ha l’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale oppure per incrementare il patrimonio;
*ha il divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ad amministratori e a soci, partecipanti (persone fisiche o giuridiche), collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa.

L’impresa sociale deve inoltre:

*ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale;
*avere come oggetto dell’attività principale l’erogazione di beni e/o servizi di rilievo etico e sociale per la collettività.

L’oggetto sociale può riguardare, ad esempio, l’assistenza sociale e quella sanitaria, l’educazione, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale e così via.

Possono inoltre acquisire il titolo di impresa sociale tutte le organizzazioni che esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati oppure disabili, a patto rappresentino almeno il 30% del personale. Anche gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose possono acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività nei settori ammessi dalla normativa, a condizione che per tali attività sia adottato un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 a condizione che per tali attività sia prevista un’apposita contabilità separata (art. 10).

L’impresa sociale non va poi confusa con le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le associazioni di promozione sociale, e altri enti non commerciali definiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che sono disciplinati in modo diverso e specifico. Tutte queste organizzazioni tuttavia, se possiedono i requisiti necessari, possono acquisire anche la qualifica di impresa sociale.

L’impresa sociale si caratterizza per:

*gestione democratica: coinvolgimento degli stakeholder interni (soci, collaboratori, volontari) ed esterni all’organizzazione (utenti finali, committenti, finanziatori o donatori);
*partecipazione degli utenti finali alla valutazione dei risultati;
*rendicontazione sociale effettuata soprattutto attraverso la redazione e pubblicazione del bilancio sociale.

L’impresa sociale, così come le altre imprese, deve essere iscritta al Registro Imprese della Camere di Commercio.
Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo a un’espansione del Terzo settore in Italia, così come nel resto d’Europa. Per saperne di più, consulta il Primo rapporto Cnel/Istat sull’economia sociale.


Possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

1. Enti senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etico-sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati (di cui al Libro I del Codice Civile);
2. Enti finalizzati alla produzione di beni e di servizi in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna: le società (di persone, di capitali e cooperative) e i consorzi (di cui al Libro V del Codice Civile).

L’impresa sociale, perciò, è un’organizzazione che può operare sia attraverso forme giuridiche non imprenditoriali (del tipo a) sia attraverso forme giuridiche tipicamente imprenditoriali (del tipo b).

Poiché l’impresa sociale non rappresenta una nuova forma giuridica ma una qualifica che viene attribuita a forme giuridiche già esistenti, le organizzazioni che vogliano assumere la qualifica di impresa sociale devono prima costituirsi attraverso una forma giuridica.

Come accennato nel paragrafo precedente, le forme giuridiche che possono essere assunte dalle imprese sociali sono di due tipi:

*forme non imprenditoriali: associazioni, fondazioni, comitati;
*forme imprenditoriali: società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi.

L’imprenditore sociale procede poi all’iscrizione nel Registro Imprese, specificando:

1. L’oggetto sociale dell’impresa, con riferimento ai settori di particolare rilevanza etico-sociale;
2. L’assenza di scopo di lucro.
Oltre all’atto costitutivo occorre poi redigere lo statuto, ossia il documento che detta le regole generali per il funzionamento dell’impresa sociale e dei relativi organi. Particolare attenzione deve essere posta sulla denominazione, che deve contenere obbligatoriamente la locuzione “impresa sociale”.
L’atto costitutivo, eventuali modificazioni e gli altri documenti relativi all’organizzazione devono essere depositati presso l’Ufficio del Registro Imprese della Camera di commercio per l’iscrizione nell’apposita sezione. La domanda di iscrizione deve essere firmata digitalmente e presentata per via telematica o su supporto informatico.

Si ricorda, inoltre, che un’organizzazione che vuole qualificarsi come impresa sociale può essere contemporaneamente iscritta in più sezioni del Registro Imprese (per esempio, una cooperativa verrà iscritta sia nella sezione ordinaria sia nella sezione imprese sociali).
Le imprese sociali possono usufruire di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare i portali regionali, Invitalia, Ministero dello Sviluppo Economico e Fondo Sociale europeo
Fonte: https://www.cliclavoro.gov.it

 

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